Avvio della procedura negoziata.
Con la nota n. 155923 il Ministero della Giustizia ha trasmesso l’Atto di Determina a contrarre per la fornitura e posa in opera di sistemi di archiviazione ad armadi mobili compattabili,” attraverso la procedura negoziata, senza bando, prevista dall’art. 63 del D. Lgs. N. 50/2016 di cui ai commi 2 lettera b), 3 e 4 dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, applicabile in deroga all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e fatti salvi i principi di carattere generale per le acquisizioni dei servizi forniture sotto soglia, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio della procedura sia adottato entro il 31/12/2021.
archivi-compattati-22.10.2020.pdfAvvio della procedura negoziata.
Con la nota n. 155470 il Ministero della Giustizia ha trasmesso l’Atto di Determina a contrarre per l’acquisizione del servizio di Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente,” attraverso la procedura negoziata, senza bando, prevista dall’art. 63 del D. Lgs. N. 50/2016 di cui ai commi 2 lettera b), 3 e 4 dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, applicabile in deroga all’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e fatti salvi i principi di carattere generale per le acquisizioni dei servizi forniture sotto soglia, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio della procedura sia adottato entro il 31/12/2021.
sorveglianza-sanitaria.pdfOrario di apertura al pubblico dell’Ufficio sportello 335/TIAP e Casellario dal giorno 1 al
giorno 31 agosto 2020
accesso agli uffici e ai relativi servizi fino al 15 settembre 2020.
O.S.-N.-103-2020-accesso-agli-Uffici-e-ai-relativi-servizi-fino-al-15.09.2020.pdfIn riferimento alle richieste di chiarimenti pervenutegli il Casellario Giudiziale ha comunicato che:
“la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 (in G.U. 29 aprile 2020) recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha disposto la riformulazione dell’art. 103 co. 2 del decreto legge n. 18/2020 e precisamente: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Vista l’ampia formulazione della norma, che si riferisce a “Tutti i certificati”, si ritiene che la validità del certificato debba essere estesa anche al certificato del Casellario Giudiziale. Pertanto, anche i certificati richiesti dall’interessato ai sensi dell’art. 24 d.P.R. 313/2002 aventi scadenza successiva tra 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 verranno prorogati nel limite temporale di 90 giorni.”